Con la conversione del Decreto-Legge 200/2025 (Milleproroghe 2026) viene ulteriormente prorogata la validità dei titoli edilizi, portando a 48 mesi complessivi il differimento dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori relativi a permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, atti ambientali e strumenti urbanistici attuativi. La misura si applica ai titoli rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025, ampliando in modo significativo la platea degli interventi che possono beneficiarne.
L’intervento normativo si inserisce nel solco delle proroghe introdotte a partire dal 2022 per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali, le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento e i rallentamenti operativi che hanno inciso sulla tempistica dei cantieri. Le estensioni si sono succedute progressivamente fino ad arrivare all’attuale differimento di 48 mesi, con l’obiettivo di ridurre il rischio di decadenza dei titoli e garantire maggiore stabilità a committenti, professionisti e operatori del settore.
Per quanto riguarda i permessi di costruire, la proroga consente di estendere fino a un massimo complessivo di 48 mesi i termini per l’inizio e la fine dei lavori. È importante precisare che l’estensione non opera automaticamente, ma richiede una comunicazione da parte dell’interessato prima della scadenza del titolo. Inoltre, resta ferma la necessità di verificare la compatibilità dell’intervento con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati o con vincoli paesaggistici e culturali sopravvenuti.
La proroga si applica anche alle SCIA, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominate, nonché alle convenzioni di lottizzazione e ai piani attuativi, comprendendo sia i titoli originari sia quelli che avevano già beneficiato di precedenti differimenti. Anche in questi casi, la validità estesa è subordinata all’assenza di contrasto con eventuali nuovi vincoli o disposizioni di tutela intervenute successivamente.
Dal punto di vista operativo, la misura consente di evitare la ripresentazione di nuove istanze per interventi già autorizzati, contribuendo ad alleggerire il carico amministrativo degli uffici comunali e offrendo maggiore flessibilità nella programmazione dei cantieri. Resta comunque invariata la disciplina ordinaria dei termini prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), trattandosi di una disposizione temporanea che incide esclusivamente sul differimento dei termini e non modifica in modo strutturale il regime edilizio vigente.